Da Avis Nazionale:
Previdenza. Validi anche congedo parentale e donazioni di sangue
Pensione integra con i «figurativi»
I contributi figurativi relativi ad assenze per donazione di sangue e per congedo parentale non determineranno più una riduzione dell’assegno di pensione anticipata.
Il Dl 101/2013 convertito in legge risolve i dubbi riguardanti l’applicazione del taglio del trattamento pensionistico (un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e due punti per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60) qualora si scelga il trattamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica.
In base alla riforma previdenziale, tale riduzione non si applica a chi matura il requisito di anzianità contributiva (attualmente 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) entro il 2017 se la stessa è determinata da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e Cig ordinaria. Con il Dl 101/2013 ora anche i contributi figurativi per donazioni del sangue e congedo parentale vengono conteggiati per determinare l’anzianità contributiva.
Sempre in tema di tutela dagli effetti della riforma previdenziale del 2011, viene precisato che nella salvaguardia prevista dal Dl 201/2011 rientrano anche i lavoratori esonerati dipendenti di Regioni, Asl ed enti strumentali e che l’esonero si considera in corso se concesso a fronte di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
Sempre in tema di riforma previdenziale, con norma di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 3 del Dl 201/2011 si precisa che il conseguimento di un dipendente delle Pa di un qualsiasi diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza ante riforma. Inoltre viene stabilito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio non viene modificato dall’incremento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal Dl 201/2011 e che al raggiungimento di tale limite l’amministrazione ha l’obbligo di cessare il rapporto di lavoro. Le due interpretazioni hanno la finalità di evitare il sorgere di contenziosi.